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Rimborsi da cancellazione viaggi, voli ed eventi per emergenza Coronavirus

On marzo 11, 2020

Rimborsi da cancellazione viaggi, voli ed eventi per emergenza Coronavirus

L’emergenza coronavirus ha indotto il Governo ad emanare provvedimenti di natura straordinaria a tutela della salute pubblica. Tali provvedimenti tendono a restringere la libertà di movimento dei cittadini provocando loro disagi, anche su scala internazionale, di vario tipo e differente entità. Il decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 prevede alcuni linee guida per la definizione del diritto alla richiesta di rimborso per mancata fruibilità di servizi già acquistati ed appunto non godibili (voli, viaggi, pacchetti turistici, eventi, gite scolastiche, treni ecc.)
CHI PUÒ RICHIEDERE IL RIMBORSO Possono richiedere il rimborso del costo sostenuto:
1) coloro che sono stati posti in quarantena o, comunque, risultino residenti o domiciliati nei Comuni che rientrano nella “zona rossa”, o comunque soggetta a limitazioni
2) coloro, sia privati che aziende, che hanno programmato qualsiasi tipologia di viaggio o trasferta, con partenza o arrivo nelle aree soggette a limitazioni
3) coloro che, avendo prenotato viaggi o trasferte per partecipare a concorsi, eventi o manifestazioni di qualsiasi natura, hanno verificato l’annullamento con provvedimento assunto dalle autorità competenti
4) coloro che, avendo acquistato in Italia titolo di viaggio per destinazioni all’estero, abbiano accertato che l’ingresso in queste aree sia stato vietato con provvedimento assunto dalle autorità locali a causa dell’epidemia
ENTRO QUANDO La richiesta di rimborso del costo sostenuto deve essere presentata entro 30 giorni dalla cessazione del divieto imposto (quarantena, limitazione); dall’annullamento, sospensione o rinvio dell’evento programmato; dalla data prevista per la partenza verso un Paese in cui è stato imposto un divieto di ingresso. Entro i successivi 15 giorni dall’effettiva ricezione della richiesta, il destinatario della domanda deve provvedere al rimborso della somma erogata, oppure all’emissione di un buono di pari importo, che dovrà essere utilizzato entro un anno dall’emissione.
TRENI Trenitalia dà la possibilità di chiedere e ottenere il rimborso integrale per rinuncia al viaggio anche per biglietti acquistati dopo il 23 febbraio 2020, indipendentemente dalla tariffa, presentando la richiesta entro i termini sopra citati e giustificando il mancato viaggio con uno dei quattro motivi previsti dai nuovi decreti del governo. Per i treni a media e lunga percorrenza, il rimborso integrale è in bonus utilizzabile entro un anno. Per i treni regionali, il rimborso integrale è in denaro.
GITE SCOLASTICHE Il decreto firmato dal governo il 4 marzo scorso ha sospeso fino al 3 aprile tutte le gite, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche organizzate dalle scuole, sia sul territorio nazionale sia all’estero. Per tutti questi casi valgono le stesse norme in vigore per i pacchetti turistici e, in più, il rimborso può essere effettuato dall’agenzia viaggi o anche mediante l’emissione di un buono di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
PARTITE DI CALCIO, CONCERTI E ALTRE MANIFESTAZIONI In questi casi il rimborso è obbligatorio sia per gli eventuali costi di viaggio/trasferta sostenuti che per il prezzo del biglietto pagato per l’evento. Per quanto riguarda le partite di calcio, il governo ha stabilito che fino al 3 aprile dovranno giocarsi a porte chiuse e quindi si ha diritto al rimborso dei costi di trasferta (aereo, treno) e del prezzo del biglietto per la partita (chi ha un abbonamento può reclamare una quota). Per concerti, spettacoli teatrali ed altri eventi invece, se c’è stata una cancellazione si ha diritto al rimborso integrale del prezzo del biglietto o di una quota dell’abbonamento; se invee l’evento è stato solo rinviato a un’altra data, il possessore di un biglietto ha diritto al rimborso del singolo titolo di accesso, mentre l’abbonato userà il suo diritto di accesso nella data in cui l’evento si svolgerà effettivamente, senza diritto a rimborsi.
ALBERGHI Chi aveva prenotato un albergo per una vacanza, per motivi di lavoro o per assistere a un evento annullato a seguito dell’emergenza coronavirus, oppure non può più viaggiare, essendo in quarantena, ha diritto alla restituzione della caparra.
ASILI NIDO, MENSE E RETTE VARIE Il decreto del 4 marzo 2020 ha sospeso fino al 15 marzo i servizi educativi per l’infanzia. In questo caso, vale la regola generale: chi paga per avere un servizio, una prestazione, che poi, non per colpa sua, non viene effettuata, ha diritto a riavere i soldi, a essere rimborsato, altrimenti l’altra parte avrebbe un arricchimento ingiustificato e indebito.
PALESTRE Qui la questione è più labile, dal momento che, per quanto riguarda le attività motorie in genere, svolte all’aperto o all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, il decreto del 4 marzo prevede che, fino al 3 aprile, siano ammesse solo a condizione che si possa mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro. Se, quindi, non è possibile mantenere la distanza, scatta il diritto al rimborso del singolo titolo di ingresso. Per gli abbonamenti, invece, bisogna distinguere. Se si ha un abbonamento annuale con un numero prestabilito di ingressi, allora l’abbonato potrà usare il suo diritto di accesso dopo il 3 aprile, se l’abbonamento è annuale, con ingresso libero, oppure è relativo al mese di marzo o comunque mensile, si ha diritto alla restituzione della quota parte dell’abbonamento non utilizzata.
Per qualsiasi approfondimento, per inoltrare le domande di rimborso, e la gestione delle eventuali “resistenze”, è possibile contattarci ai seguenti recapiti: T +39 011 3496784  Whatsapp +39 3921464659  Mail: info@atub.it
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