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Pensione di inabilità

Pensione di inabilità

 

COS’E’

La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

 

A CHI E’ RIVOLTA

Hanno diritto alla pensione di inabilità i lavoratori:

  • Dipendenti
  • Autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri)
  • Iscritti alla Gestione Separata.

 

DECORRENZA E DURATA

La pensione di inabilità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti, sia sanitari sia amministrativi, richiesti.
La pensione di inabilità può essere soggetta a revisione.

 

QUANTO SPETTA

L’importo viene determinato con il sistema di calcolo misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo) o contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995. I pensionati di inabilità, che si trovano nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, possono presentare domanda per ottenere l’assegno per l’assistenza personale e continuativa. L’assegno per l’assistenza personale e continuativa non è dovuto in caso di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione. Non è compatibile con l’assegno mensile dovuto dall’INAIL agli invalidi a titolo di assistenza personale continuativa
Viene concesso in misura ridotta a coloro che fruiscono di analoga prestazione erogata da altre forme di previdenza obbligatoria e di assistenza sociale, in misura corrispondente all’importo della prestazione stessa. Non è reversibile ai superstiti. I soli iscritti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria hanno diritto alla pensione privilegiata di inabilità quando l’inabilità risulti riconducibile, con nesso diretto di causalità, al servizio prestato dall’assicurato nel corso di un rapporto di lavoro soggetto all’obbligo assicurativo per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Il diritto alla pensione privilegiata di inabilità non può essere riconosciuto quando dall’evento inabilitante, derivi il diritto di rendita a carico dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale e assistenziale a carico dello Stato e di altri enti pubblici.

 

REQUISITI

La pensione di inabilità viene concessa in presenza di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale, valutati dalla Commissione Medica Legale dell’INPS e di almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
È inoltre richiesta:

  • La cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa
  • La cancellazione dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli e dagli elenchi di categoria dei lavoratori autonomi
  • La cancellazione dagli albi professionali
  • La rinuncia ai trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

  • Carta di identità e codice fiscale richiedente
  • Certificazione dei redditi (RED)
  • Richiesta di accredito in conto corrente banca / posta
  • Copia modello CU oppure Mod. 730 oppure Mod. Unico
  • Certificato medico telematico

 

SARAI IN OGNI CASO CONTATTATO DA UN CONSULENTE DEDICATO NEL CASO DI INTEGRAZIONI O PER QUALSIASI CHIARIMENTO NECESSARIO.

AVVERTENZA: La presente scheda non ha pretesa di esaustività, ha funzione puramente esemplificativa, non costituisce fonte di diritti e non deve essere posta a fondamento di affidamenti e/o scelte lavorative o previdenziali.