Modello 730
Servizio a pagamento
- Modello singolo euro 50,00
- Modello congiunto euro 70,00
COS’E’
Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi rivolto a lavoratori dipendenti e pensionati. Si presenta spesso anche senza l’obbligo perché talvolta si hanno spese detraibili o deducibili (dalle spese sanitarie agli interessi del mutuo o i vari bonus casa) che generano il diritto ad un rimborso sulle imposte. Il modello 730 presenta importanti vantaggi: anzitutto il contribuente ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione.
CHI PUO’ PRESENTARLO
Possono utilizzare il Modello 730 i contribuenti che sono:
- pensionati o lavoratori dipendenti
- soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l’indennità di mobilità, ecc.)
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca
- sacerdoti della Chiesa cattolica
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.)
Possono utilizzare il Mod. 730 i soggetti che nell’anno di imposta posseggono soltanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir – definiti redditi di collaborazione coordinata e continuativa – almeno nel periodo di consegna del modello per la liquidazione delle imposte e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.
I soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto delle persone incapaci, compresi i minori, possono utilizzare il Mod.730, se per questi contribuenti ricorrono le condizioni sopra indicate.
Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito:
- redditi di lavoro dipendente
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
- redditi dei terreni e dei fabbricati
- redditi di capitale
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA
- alcuni dei redditi diversi
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata
Non possono utilizzare il 730 e devono presentare il Modello Unico, i contribuenti che nell’anno di imposta hanno posseduto:
- redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione
- redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA
- redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, rigo D4 (ad es. proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende)
Non possono, inoltre, utilizzare il Modello 730 i contribuenti che:
- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, sostituti d’imposta modelli 770 ordinario e semplificato (ad es. imprenditori agricoli non esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori “porta a porta”)
- non sono residenti in Italia nell’anno in corso e/o precedente
- devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti
- nell’anno di imposta percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d’acconto (ad es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa)
- nell’anno di imposta hanno realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate
CHI E’ ESONERATO
La presentazione della dichiarazione dei redditi non sempre è obbligatoria, l’obbligo viene meno nei casi in cui non ci siano imposte da versare o siano state già interamente e correttamente trattenute dal sostituto d’imposta oppure perché le imposte non sono dovute in origine (nel caso di redditi esenti, come le pensioni di invalidità). Anche in caso di esonero però può essere presentata per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti.
In generale, i contribuenti esonerati sono quelli che hanno esclusivamente redditi da abitazione principale o altri fabbricati non locati (quelli esenti imu), da lavoro dipendente e da pensione corrisposti da un unico sostituto d’imposta, redditi soggetti ad imposta sostituiva (es interessi sui Bot).
Ma attenzione: la dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali all’Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta.
In particolare chi lavora come colf/badante e può aver diritto al bonus Irpef di 80 euro mensili che verrà riconosciuto presentando la dichiarazione.
Chi nell’anno precedente ha percepito l’indennità di disoccupazione, fa bene a verificare la corretta applicazione delle detrazioni applicate.
Sempre in caso di disoccupazione, chi nell’anno precedente ha percepito sia lo stipendio che l’indennità, avrà due CU (Certificazione unica, ex modello CUD): una del datore di lavoro e una dell’Inps e in questo caso è obbligatorio presentare la dichiarazione dei redditi, ma anche chi ha percepito solo la disoccupazione, può presentare il modello 730 indicando l’Inps come sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio, ottenendo prima eventuali rimborsi e verificando la corretta applicazione delle detrazioni applicate dall’Inps.
L’esonero dipende dalla tipologia di reddito e da un limite massimo di reddito percepito nell’anno precedente.
IN CASO DI ERRORI
Se si riscontrano errori di compilazione o di calcolo, è possibile rivolgersi a chi ha prestato l’assistenza per correggerli. In questo caso è necessario compilare il modello 730 rettificativo.
Quando il modello è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è accorto di aver dimenticato di indicare degli oneri deducibili o detraibili, c’è la possibilità di:
- presentare entro il 25 ottobre un modello 730 integrativo
- presentare, in alternativa, un Modello Unico entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo
Se, invece, il contribuente si è accorto di aver dimenticato di dichiarare dei redditi oppure ha indicato oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante, deve presentare obbligatoriamente un Modello Unico e pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all’importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d’imposta.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
La documentazione originale deve essere conservata dal contribuente fino al 31/12/2025. Il Caf deve conservarne copia per l’Agenzia delle Entrate
SARAI IN OGNI CASO CONTATTATO DA UN CONSULENTE DEDICATO NEL CASO DI INTEGRAZIONI O PER QUALSIASI CHIARIMENTO NECESSARIO.
AVVERTENZA: La presente scheda non ha pretesa di esaustività, ha funzione puramente esemplificativa, non costituisce fonte di diritti e non deve essere posta a fondamento di affidamenti e/o scelte lavorative o previdenziali.