Bonus baby sitter
COS’E’
La possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli 11 mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting oppure un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi. Il contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting, è erogato mediante la modalità del Libretto Famiglia. Pertanto da gennaio 2018 il voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting è rinominato “contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting” e viene erogato secondo le modalità previste per il Libretto Famiglia. Si precisa, al riguardo, che i voucher già acquisiti telematicamente entro il 31 dicembre 2017 continueranno ad avere validità fino al 31 dicembre 2018. Per questo sarà possibile inserire prestazioni lavorative che terminino, al massimo, il 31 dicembre 2018. Le relative consuntivazioni potranno essere inserite in procedura entro il 16 gennaio 2019. Entro il termine del 31 dicembre 2018, inoltre, sarà possibile restituire in tutto o in parte i voucher non utilizzati, con il conseguente reintegro del corrispondente congedo parentale. I voucher non utilizzati e per i quali non è stato richiesto il rimborso perderanno invece validità.
A CHI E’ RIVOLTO
Il contributo è rivolto alle lavoratrici dipendenti pubbliche o private, nonché alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335 (comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena). Queste due categorie di lavoratrici si devono trovare, al momento di presentazione della domanda, ancora negli 11 mesi successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità e non devono aver fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale. Possono inoltre accedere al beneficio le lavoratrici autonome o imprenditrici (coltivatrici dirette, mezzadre e colone; artigiane ed esercenti attività commerciali; imprenditrici agricole a titolo principale; pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui all’articolo. 66, comma 1, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) che abbiano concluso il teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità e per le quali non sia decorso un anno dalla nascita o dall’ingresso in famiglia (nei casi di adozione e affidamento) del minore e che abbiano ancora almeno un mese di congedo parentale (in relazione al minore per cui si chiede il beneficio) a cui poter rinunciare. Le lavoratrici madri possono accedere al beneficio anche per più figli, presentando una domanda per ogni figlio e purché ricorrano, per ciascuno di essi, i requisiti sopra richiamati.
Non possono accedere al beneficio le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati, le lavoratrici che usufruiscono dei benefici del Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità istituito con l’articolo 19, comma 3, decreto-legge 4 giugno 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le lavoratrici che non hanno diritto al congedo parentale, le lavoratrici in fase di gestazione, le lavoratrici che siano ancora in congedo di maternità (o nel teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità in caso di lavoratrici autonome o imprenditrici e di lavoratrici iscritte alla Gestione Separata).
DECORRENZA E DURATA
Il contributo è erogato alle lavoratrici dipendenti per un periodo massimo di sei mesi, divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa e con rinuncia alla fruizione del congedo parentale da parte delle lavoratrici stesse.
Dal 14 giugno 2017, data di entrata in vigore della legge 22 maggio 2017, n. 81, alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, il contributo è erogato per un periodo massimo di sei mesi.
Per le lavoratrici autonome e per le imprenditrici, invece, il contributo è erogato per un periodo massimo di tre mesi.
Si rammenta che, per determinare i mesi di congedo parentale ancora spettanti, occorre avere presenti i limiti individuali e complessivi dei genitori. Pertanto, anche ai fini del contributo in questione, è necessario tenere conto dei periodi di congedo parentale fruiti dal padre del minore.
QUANTO SPETTA
L’importo del contributo è di massimo 600 euro mensili.
Per le lavoratrici part-time il contributo è ricalcolato in proporzione alla minore entità della prestazione lavorativa. Il contributo per l’asilo nido viene erogato con pagamento diretto alla struttura scolastica prescelta dalla madre, dietro esibizione da parte della struttura della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio fino al raggiungimento dell’importo di 600 euro mensili. Il contributo verrà erogato esclusivamente se il servizio per l’infanzia viene svolto in una struttura scelta dalla madre e presente nell’elenco pubblicato sul sito INPS. Il contributo concesso per il pagamento dei servizi di baby sitting viene erogato mediante il Libretto di Famiglia.
QUANDO FARE DOMANDA
Le lavoratrici dipendenti e iscritte alla Gestione Separata possono presentare la domanda negli 11 mesi successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità. Le lavoratrici autonome e imprenditrici possono presentare la domanda dopo aver concluso il teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità ed entro l’anno di vita del minore. Si può presentare la domanda di accesso al beneficio per ciascun figlio purché ne ricorrano i requisiti. L’INPS provvede ad avvisare il datore di lavoro della lavoratrice della proporzionale riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
- Tessera ATUB in corso di validità
- Documento di identità richiedente
- Codice fiscale bambino
- Carta identità e codice fiscale dell’altro genitore
SARAI IN OGNI CASO CONTATTATO DA UN CONSULENTE DEDICATO NEL CASO DI INTEGRAZIONI O PER QUALSIASI CHIARIMENTO NECESSARIO.
AVVERTENZA: La presente scheda non ha pretesa di esaustività, ha funzione puramente esemplificativa, non costituisce fonte di diritti e non deve essere posta a fondamento di affidamenti e/o scelte lavorative o previdenziali