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Accesso Fondo di Garanzia su TFR

Accesso Fondo di Garanzia su TFR

 

COS’E’

Il Fondo di garanzia del TFR e dei Crediti di lavoro
L’art. 2 della Legge 29 maggio 1982, n. 297 ha istituito presso l’INPS il “Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto” con lo scopo di intervenire nel pagamento del TFR in sostituzione del datore di lavoro in caso di insolvenza di quest’ultimo.
L’intervento del Fondo è stato esteso dagli artt. 1 e 2 del Dl.gs. n. 80/82 anche alle retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto.

 

CHI PUO’ FARE DOMANDA
Possono presentare domanda tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento del contributo al Fondo di garanzia (compresi apprendisti e dirigenti di aziende industriali), che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato.
A decorrere dall’1/07/1997 (art. 24 comma 1 L. 24/6/1997,n. 196) possono altresì fare domanda i soci di cooperative di lavoro, anche per periodi anteriori, purché in regola con i versamenti contributivi (Circ. n. 175 del 03/07/1997; Circ. n. 273 del 30/12/1997; Circ. n. 74 del 15/07/2008).
Possono presentare domanda anche gli eredi (coniuge e figli e, se viventi a carico, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo – art. 2122 c.c.) ed i cessionari a titolo oneroso del TFR (circ. 89/2012).

Lavoratori esclusi
Lavoratori iscritti al Fondo Esattoriali (TFR pagato da INPS – Fondo Esattoriali) e al Fondo Dazieri (TFR pagato da CONSAP Spa)
Lavoratori dipendenti da Aziende agricole (limitatamente a impiegati e dirigenti, il cui TFR è accantonato all’ENPAIA e agli operai a tempo determinato)
Lavoratori dipendenti da Amministrazioni dello Stato e parastato, Regioni, Province e Comuni
Giornalisti professionisti, per i quali il Fondo di garanzia è gestito dall’INPGI.

 

REQUISITI
Il Fondo di Garanzia interviene con modalità diverse a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle procedure concorsuali (Circ. n. 74 del 15/07/2008).
Nel caso di datore di lavoro soggetto alle procedure concorsuali, i requisiti per l’intervento del Fondo sono:

  • Cessazione del rapporto di lavoro subordinato
  • Accertamento dello stato d’insolvenza: apertura di una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria)
  • Accertamento dell’esistenza del credito a titolo di T.F.R. e/o ultime tre mensilità. Tale accertamento nel Fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa, avviene con l’ammissione del credito nello stato passivo della procedura, che determina la misura dell’obbligazione del Fondo di Garanzia
    In caso di concordato preventivo sono soggetti al concorso solo i crediti sorti prima del decreto di apertura della procedura.

Nell’ipotesi di datore di lavoro non soggetto alle procedure concorsuali i requisiti sono:

  • Cessazione del rapporto di lavoro subordinato
  • Inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali
  • Esistenza del credito per TFR rimasto insoluto
  • Insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata. Il requisito s’intende realizzato quando il lavoratore provi di aver tentato di realizzare il proprio credito in modo serio ed adeguato ricercando, con la normale diligenza, i beni del datore di lavoro nei luoghi ricollegabili alla persona dello stesso.

 

Le prestazioni erogate dal Fondo: Trattamento di Fine Rapporto e CREDITI DI LAVORO
Il Trattamento di Fine Rapporto è quella somma di denaro che il datore di lavoro deve corrispondere ai lavoratori subordinati all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla causa della cessazione stessa. E’ disciplinato dall’art. 2120 del Codice Civile e si calcola sommando, per ogni anno, una quota pari alla retribuzione annuale diviso 13,5 alla quale va aggiunta la rivalutazione dell’importo accantonato fino all’anno precedente. Il TFR è esigibile al momento della cessazione del rapporto di lavoro ed il relativo diritto si prescrive in 5 anni (art. 2948 co.5 c.c.); trattandosi di una prescrizione breve, quando è riconosciuto con sentenza passata in giudicato si prescrive in 10 anni (art. 2953 c.c.). Il Fondo garantisce il pagamento dell’intero T.F.R. nella misura in cui è accertato nell’ambito della procedura concorsuale o individuale aperta a carico del datore di lavoro. In caso di concordato preventivo, il Fondo di garanzia interviene nella misura in cui il piano prevede che il credito sia soddisfatto; il Fondo di garanzia interviene in sostituzione del datore di lavoro per le somme da questo dovute ai lavoratori e non anche per quelle da cui è stato da essi liberato, con l’adesione alla proposta concordataria. I crediti di lavoro (artt. 1 e 2 D.lgs. n. 80/92). I crediti di lavoro che possono essere corrisposti a carico del Fondo di Garanzia sono quelli inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, da intendersi come tre mesi di calendario o, più precisamente, come l’arco di tempo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la stessa data del terzo mese precedente.

 

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
A seguito della riforma della Legge fallimentare che ha portato da 15 a 30 i giorni per proporre opposizione o impugnazione, quando il datore di lavoro sia stato assoggettato a fallimento ed amministrazione straordinaria, la domanda può essere presentata a partire dal 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione di cui all’art. 97 L.F., con la quale il curatore informa che lo stato passivo è stato reso esecutivo. Quando il datore di lavoro sia stato assoggettato a liquidazione coatta amministrativa, la domanda può essere presentata a partire dal 30° giorno successivo al deposito dello stato passivo di cui art. 209 L.F. Nel caso in cui siano state proposte impugnazioni o opposizioni riguardanti il credito del lavoratore, dal giorno successivo al deposito del decreto che decide su di esse. Quando il datore di lavoro sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo, la domanda può essere presentata dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di omologazione. In caso di esecuzione individuale, la domanda può essere presentata dal giorno successivo alla data del verbale di pignoramento negativo.

 

TEMPI DI DEFINIZIONE
L’Istituto è tenuto a liquidare le prestazioni entro 60 giorni decorrenti dalla data di  presentazione della domanda completa di tutti i documenti previsti.

 

TASSAZIONE

Le somme erogate dal Fondo di Garanzia a titolo di T.F.R., crediti di lavoro e oneri accessori sono assoggettate a ritenuta dall’Istituto, quale sostituto di imposta ai sensi della vigente normativa fiscale. Per completezza dell’informazione si ricorda che la ritenuta fiscale operata dall’Istituto ha carattere provvisorio, in quanto il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 ha previsto che gli Uffici Finanziari riliquidino l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.

 

Prescrizione
La legge 297/82 non ha previsto un particolare termine di prescrizione entro il quale con la domanda di liquidazione del T.F.R. a carico del Fondo di garanzia deve essere esercitato il relativo diritto: esso, pertanto, rimane quello quinquennale stabilito dall’art. 2948 p. 5) c.c. per il T.F.R. Con riferimento ai crediti di lavoro, invece, l’art. 2 co. 5 del Dl.gs n. 80/92 ha previsto che il diritto alla prestazione si prescrive in un anno.

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

  • tessera ATUB in corso di validità

In caso di fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa:

  • Copia autentica dello stato passivo esecutivo (anche per estratto). Tale documentazione non è necessaria nel caso in cui il responsabile della procedura concorsuale o la cancelleria del Tribunale abbiano provveduto a trasmettere all’Inps una copia in formato digitale;
  • Dichiarazione sostitutiva del certificato del Tribunale che attesta che il credito non è stato oggetto di opposizione o di impugnazione ai sensi dell’art. 98 LF; a partire dal 21 marzo 2014. Detta dichiarazione è integrata nella domanda telematica di intervento dei Fondi di garanzia;
  • SR52 debitamente compilato e firmato dal responsabile della procedura concorsuale. In caso di comprovato rifiuto di compilazione da parte del responsabile della procedura di concorsuale, le informazioni utili alla liquidazione dovranno essere fornite direttamente dal lavoratore tramite la produzione di idonea documentazione (es. istanza di ammissione al passivo completa di documentazione) e del modello SR54;
  • Copia autentica del decreto che ha deciso l’eventuale azione di opposizione o impugnazione;
  • Copia della domanda di ammissione al passivo completa di documentazione. Da allegare sempre se con l’accertamento del credito è stato chiesto l’accertamento della natura subordinata dal rapporto di lavoro in essere con il datore di lavoro insolvente;

In caso di procedura concorsuale in un altro Stato membro:

  • Copia autentica dello Stato Passivo munita di traduzione legale (da cui si deve evincere, in maniera inequivocabile, che le somme sono dovute a titolo T.F.R. e/o di retribuzione per i mesi per i quali viene richiesto il Fondo di Garanzia);
  • Dichiarazione del Tribunale (o del responsabile della procedura) munita di traduzione legale che attesti che lo stato passivo è definitivo ovvero non è soggetto, per quanto riguarda il credito del lavoratore, a modifiche;
  • SR54 da compilare e sottoscrivere a cura del lavoratore in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
  • Copia dei cedolini stipendiali relativi al T.F.R. ed alle mensilità di retribuzione per le quali si chiede l’intervento del Fondo di Garanzia;
  • Copia della lettera o contratto di assunzione e della lettera di licenziamento.

In caso di concordato preventivo:

  • Copia autentica del decreto di omologazione;
  • Copia della comunicazione di cui all’art. 171 L.F. contenente la proposta del debitore circa i crediti del lavoratore (se non è stato allegato il mod. SR52 e dal decreto di omologazione non sia possibile evincere la misura in cui è prevista la soddisfazione dei crediti di lavoro);
  • SR52 sottoscritto dal Commissario giudiziale o dal Commissario liquidatore nominato dal tribunale in caso di concordato con cessione di beni; in caso di comprovato rifiuto da parte del responsabile della procedura concorsuale, le informazioni utili alla liquidazione potranno essere fornite direttamente dal lavoratore tramite la produzione di idonea documentazione e del modello SR54;
  • Copia dei cedolini stipendiali relativi alle mensilità di retribuzione per le quali si chiede l’intervento del Fondo di Garanzia (se non è stato allegato il mod. SR52);

In caso di esecuzione individuale:

  • SR53 da compilare e sottoscrivere a cura del lavoratore in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
  • Decreto del Tribunale di reiezione dell’istanza di fallimento, salvo i casi di esclusione;
  • Originale del titolo esecutivo in base al quale è stata esperita l’esecuzione forzata (da consegnare o inviare per posta alla struttura territoriale competente);
  • Copia del ricorso sulla base del quale è stato ottenuto il titolo esecutivo, completo di allegati (eventuale);
  • Copia del/dei verbale/i di pignoramento negativo;
  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta che, dagli atti della Conservatoria dei registri immobiliari, il datore di lavoro non risulta proprietario di beni immobili nei luoghi di nascita e di residenza; ovvero che il datore di lavoro risulta titolare di beni immobili (da indicare specificatamente) ma che gli stessi sono gravati da ipoteche in misura superiore al valore del bene.

In caso di eredità giacente:

  • SR53 da compilare e sottoscrivere a cura del lavoratore in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
  • Originale del titolo esecutivo con il quale è stato riconosciuto il credito per TFR del lavoratore;
  • Copia autentica dello stato di graduazione di cui all’art. 499 c.c.;
  • Copia autentica del riparto finale;
  • Copia autentica del provvedimento di chiusura della liquidazione.

In caso di apertura di una procedura di liquidazione del patrimonio di cui all’art. 14-ter L.3/2012:

  • Copia del decreto del Tribunale che dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14-ter L. 3/2012;
  • Copia autentica dello Stato Passivo definitivo redatto dal liquidatore o dal giudice incaricato;
  • modello SR52 compilato dal Liquidatore nominato dal Tribunale;
  • Copia del decreto di chiusura della procedura (se ricorre il caso);
  • Copia autentica dei provvedimenti di riparto delle somme ricavate dalla liquidazione (se ricorre il caso).

Quando la domanda è presentata dagli eredi del lavoratore, oltre ai documenti previsti per lo specifico tipo di intervento è necessario allegare:

A) in caso di successione legittima:

  • Dichiarazione sostitutiva del certificato di morte del lavoratore dante causa;
  • Atto di notorietà attestante: 1) le generalità del de cuius, comprensive del luogo e della data di nascita, dello stato civile e del luogo di ultima residenza e domicilio; 2) generalità di tutti gli eredi; 3) che tra il de cuius ed il coniuge superstite non è stata pronunciata sentenza di separazione, passata in giudicato, con addebito a carico del coniuge separato; 4) l’indicazione delle persone che hanno la rappresentanza o l’assistenza di minori o di incapaci, ove vi siano tra gli aventi diritto alla successione; 5) l’indicazione delle persone di cui non consti in modo certo l’esistenza in vita (scomparsi, assenti, morti presunti), ove vi siano tra gli aventi diritto alla successione; 6) che trattasi di successione legittima, non avendo il de cuius disposto con testamento della prestazione domandata;
  • Delega alla riscossione in favore di uno solo degli eredi Mod SR22 (eventuale).

B) in caso di successione testamentaria:

  • Copia autentica del testamento pubblico o del verbale di pubblicazione del testamento olografo o segreto, contenente il certificato di morte;
  • Documentazione che dovesse risultare necessaria in base al contenuto delle disposizioni testamentarie (istituzione di erede o legato)
  • Delega alla riscossione in favore di uno solo degli eredi (eventuale).

Se tra gli eredi sono presenti minori o incapaci, allegare copia autentica dell’autorizzazione del giudice tutelare a riscuotere il TFR e gli altri crediti di lavoro.
In caso di cessione del TFR a garanzia di un finanziamento, allegare copia del contratto di cessione e modello SR131, compilato in ogni sua parte, compresa la dichiarazione del cessionario circa l’assenza di azioni di recupero o l’impegno a sospenderle per il periodo necessario all’istruttoria della domanda.

 

SARAI IN OGNI CASO CONTATTATO DA UN CONSULENTE DEDICATO NEL CASO DI INTEGRAZIONI O PER QUALSIASI CHIARIMENTO NECESSARIO.

AVVERTENZA: La presente scheda non ha pretesa di esaustività, ha funzione puramente esemplificativa, non costituisce fonte di diritti e non deve essere posta a fondamento di affidamenti e/o scelte lavorative o previdenziali.