
On agosto 2, 2016
Anatocismo e CMS illegittimi
Tribunale di Treviso, 30 giugno 2016 sentenza n.1755 La clausola contenuta nei contratti stipulati prima del 22 aprile 2000, che prevede la possibilità per la banca di applicare l’anatocismo trimestrale sui saldi debitori del correntista, è nulla per violazione del divieto stabilito dall’art.1283 c.c. Gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare
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